giovedì 24 gennaio 2013

Appalto Integrato. Professionisti:obbligo indicazione delle parti di servizio


Nell’Appalto Integrato costituisce motivo di esclusione  la mancata indicazione delle parti di servizio che saranno effettuate dai singoli professionisti incaricati della redazione della progettazione (tanto se associati quanto se indicati) ai sensi dell’art. 37 comma 4 d.l.gs 163/2006 e la mancata indicazione del coordinatore delle prestazioni specialistiche  ai sensi dell’ dell’art. 50 d.lgs 163/2006 ,comma 4 e dell’ art 5 d.m. 4 aprile 2001

La ditta concorrente nella procedura di appalto integrato, in possesso di attestato SOA di sola esecuzione, quando per la  progettazione ha previsto che la stessa sarebbe stata effettuata da un RTP composto, ai sensi dell’art.90 lett. g) del DLgvo n.163/2006, coerentemente a quanto previsto dall’art.37 del Dlgvo n.163/2006, richiamato dall’art.90 lett. g) del Dlgvo n.163/2006, deve, pena esclusione, presentare una dichiarazione di impegno per raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito.

La  dichiarazione di impegno sottoscritta da ciascun professionista del costituendo RTP  
deve contenere, pena esclusione, la necessaria e obbligatoria  indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione del servizio di progettazione , 
indicare il  il modello associativo prescelto e indicare altresì l’incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche (qualora siano richieste dal bando  di prestazioni plurime in classi e categorie differenti).

Ora, trattandosi di un incarico di progettazione conferito attraverso la medesima gara espletata per l'aggiudicazione dei lavori, esso soggiace a tutte le garanzie, anche dichiarative, previste dalla legge, ivi compresa quella di cui all'art. 37, comma 4, D.Lgs 163/2006 
che impone la necessità dell’indicazione delle quote di partecipazione.
Detta norma, prevede che “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati” 
(art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006).
Come hanno chiarito le recenti Adunanze Plenarie n. 22 del 13 giugno 2012  e n. 26 del 5 luglio 2012, la prescrizione normativa sopra riportata,   da applicare in via etero integrativa anche in assenza di espressa previsione del bando, 
è finalizzata ad impedire che le imprese “si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziare, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare”.
Proseguono, le Plenarie ribadendo che  il dovere di specifica delle quote 
deve essere assolto “al più tardi in sede di formulazione dell’offerta, 
mentre una dichiarazione successiva, in sede di esecuzione del contratto,
 non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara”
Di conseguenza, dovendosi provvedere a tale incombente nella domanda di partecipazione alla gara e non in sede di esecuzione del contratto, l’indicazione delle quote di partecipazione si risolve in un requisito di ammissione alla gara.
Invero, la definizione delle quote di partecipazione non riguarda la fase esecutiva del rapporto, bensì il suo momento genetico, cosicché è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun componente, 
così da permettere alla Stazione Appaltante di sapere ‘chi fa cosa’.
Le Plenarie, infine, stigmatizzano definitivamente l’inadempimento dell’obbligo di  specificazione di cui all’art. 37, comma 4, con la sanzione dell’esclusione, la quale “rispetta i criteri della  proporzionalità e dell’adeguatezza”, 

così accantonando del tutto quelle tesi volte a qualificare l’omessa specificazione in termini di mera irregolarità emendabile.
Posto quanto sopra, anche “in materia di raggruppamenti costituendi
 di professionisti, stante la previsione dell'art. 90 lett. g. del Codice contratti, che richiama l'art. 37 per quanto compatibile,  se ne deduce l'applicabilità del principio in base al quale (anche per i servizi di progettazione) le quote di partecipazione al RT  debbono essere indicate già in sede di offerta (anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d'invito),  e il singolo professionista deve dimostrare sia la qualifica  che i requisiti di ammissione, per ciascuno in misura corrispondente alla quota di effettiva partecipazione, a garanzia della stazione appaltante  e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione” 
(Cons. Stato Sez.III 13-06-2012, n. 3499;Consiglio di Stato Sezione III, 10 agosto 2011, n. 4760; 16 novembre 2011, n. 6048).

I principi espressi “non mutano per il fatto che ci si trovi in presenza di un appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento del progetto esecutivo e della esecuzione dell'intervento, né possono mutare perché i professionisti sono indicati e non fanno parte del raggruppamento” 
(T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 309).

Invero, deve essere applicata nella fattispecie la regola generale, valida per tutti i casi d'indicazione di associazione tra il concorrente che eseguirà i lavori e ogni tipo di operatore associando che effettuerà la progettazione, sicché qualunque sia il tipo di quest'ultimo, va dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti per la quota in percentuale di progettazione da svolgere, a sua volta corrispondente, in caso di RTP, alla quota di partecipazione allo stesso raggruppamento.
Inoltre, “né tale omissione può risultare sanabile, pertinendo la chiesta esclusione,  per quanto detto, a esplicita previsione normativa 
(art.37 comma 4 del Dlgvo n.163/2006)” 
(T.A.R.Venezia Veneto  sez. I 14 dicembre 2011 n. 1840).
Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 31.10.2012, n. 5565,
Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria -  Sentenza n. 26 del 5 luglio 2012
C.D.S., Ad. Plen., n. 22/2012

Parere di Precontenzioso n. 41 del 14/02/2008 - rif. PREC500/07d.lgs 163/06 Articoli 37, 90 - Codici 37.1, 90.1.3

T.A.R. Basilicata, Sezione I, 11 marzo 2011
 C.d.S. Sez. VI Sent. n. 416 dell’8.2.2008; C.d.S. Sez. V Sent. n. 5260 del 9.10.2007; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2310 dell’11.5.2007; 
C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1001 dell’1.3.2007; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 116 del 31.3.2006; 
Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 358 del 13.6.2005;
Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 97 dell’8.3.2005; 
C.d.S. Sez. V Sent. n. 6586 del 12.10.2004; TAR Basilicata Sentenze n. 577 del 26.10.2009 e n. 408 del 5.8.2008