Con l’entrata in vigore del D.L. 01/2012
convertito con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012, le regole
contrattuali tra il professionista (architetto/ingegnere)
e il cliente “privato”,
hanno subìto delle modificazioni sostanziali.
Tali
modifiche traggono spunto dalla liberalizzazione
delle professioni successiva al D.L.163/2006.
Tuttavia, c’è da evidenziare che tali modifiche tendono a fugare ogni mero ed eventuale
dubbio interpretativo nei rapporti contrattuali tra privato e professionista,
essendo venuti meno i minimi tariffari
obbligatori.
Difatti,
la nuova norma prevede che il compenso
tra il professionista e il committente privato, dev’essere pattuito
preventivamente sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano, ivi compreso quanto disposto dal D.L. 4
aprile 2001
di cui alla L. 143/49 (Tariffa Ingegneri e Architetti)
e sulla
scorta delle seguenti e inderogabili informazioni che il professionista è
tenuto a fornire al committente:
Grado di
complessità dell’incarico;
Previsione
dei costi;
Estremi
della Polizza RC Professionale con relativi massimali (obbligatoria dal 15.08.2013).
Quanto sopra esposto, dovrà essere contenuto in un “Contratto”
fra le parti,
che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca il
compenso,
fatta salva la possibilità per il professionista di rimodularlo in
caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri sopravvenuti per cause
esterne impreviste ed imprevedibili all’atto del conferimento dell’incarico o
di forza maggiore.
I successivi eventuali nuovi oneri, dovranno, pertanto,
essere esplicitati in forma scritta.
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