lunedì 25 febbraio 2013

Riforma dei contratti tra professionista e committente privato


Con  l’entrata in vigore del D.L. 01/2012 convertito con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012, le regole contrattuali tra il professionista (architetto/ingegnere)
 e il cliente “privato”, 
hanno subìto delle modificazioni sostanziali.
Tali modifiche traggono spunto dalla liberalizzazione delle professioni successiva al  D.L.163/2006.
Tuttavia, c’è da evidenziare che tali modifiche tendono a fugare ogni mero ed eventuale dubbio interpretativo nei rapporti contrattuali tra privato e professionista, 
essendo venuti meno i minimi tariffari obbligatori.

Difatti, la nuova norma prevede che il compenso tra il professionista e il committente privato, dev’essere pattuito preventivamente sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano, ivi compreso quanto disposto dal D.L. 4 aprile 2001
 di cui alla L. 143/49 (Tariffa Ingegneri e Architetti)





 e sulla scorta delle seguenti e inderogabili informazioni che il professionista è tenuto a fornire al committente:

Grado di complessità dell’incarico;
Previsione dei costi;
Estremi della Polizza RC Professionale con relativi massimali (obbligatoria dal 15.08.2013).

Quanto sopra esposto, dovrà essere contenuto in un “Contratto” fra le parti, 
che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca il compenso,
 fatta salva la possibilità per il professionista di rimodularlo in caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri sopravvenuti per cause esterne impreviste ed imprevedibili all’atto del conferimento dell’incarico o di forza maggiore. 
I successivi eventuali nuovi oneri, dovranno, pertanto, essere esplicitati in forma scritta.

Per avere le Bozze di Contratto "Tipo", 
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